2. Per i delitti previsti dal capo I del titolo II il reato si considera consumato nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale. Se il domicilio fiscale è all'estero è competente il giudice del luogo di accertamento del reato. Al contrasto del fenomeno è deputata la polizia https://xyzbookmarks.com/story18339262/una-revisi%C3%B3n-de-reati-di-riciclaggio