Agli oggetti della legge penale, Secondo armi s'intendono: 1° quelle presso revolverata e tutte le altre la cui destinazione istintivo e' l'offesa alla persona; 2° tutti a esse strumenti atti ad offendere, dei quali e' dalla legge vietato il porto Con modo totale, oppure senza giustificato cagione. Sono assimilate alle https://www.avvocato-penalista.org/studi-legali-pietraperzia-difesa-penale.html